Descrizione
Nell’ art.18 “Manutenzione degli edifici e dei terreni” del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vengono indicate le misure alle quali devono attenersi i proprietari di immobili e di terreni all’interno del territorio comunale.
Nello specifico:
- I proprietari degli edifici, adibiti a qualsiasi destinazione, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità. Essi hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
- I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all’interno del territorio comunale hanno l’obbligo di curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea a prevenire il pericolo di incendio ed assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igienico sanitarie. Così come previsto dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), è fatto inoltre obbligo di tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o limitare la visibilità della strada e/o la segnaletica stradale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.
Viene specificato inoltre che
in caso di inadempienza, si procederà d’ufficio all’esecuzione delle opere di pulizia e/o bonifica addebitandone i costi ai proprietari, fermo restando l’applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata.
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 81 nel vigente Regolamento con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.